Il Decreto 112 /2008 - LE MODIFICHE IN TEMA DI LAVORO

Il decreto 112/08 modifica alcune norme sul lavoro a partire dal 25 giugno 2008 fra queste : libri paga e matricola, le dimissioni on-line, contributi sui part- time, contratti a chiamata, apprendistato, cumulabilità pensione e reddito da lavoro

Il decreto 112/08 che entra in vigore dal 25 giugno 2008 ha introdotto una serie di novità in materia di lavoro attraverso una serie di semplificazioni e di revisioni della normativa, riportiamo le novità principali che riguardano l'artigianato.

Orario di lavoro e riposi:

Maggior flessibilità nella gestione del riposo settimanale consecutivo ( 24 ore più 11 ) che può essere calcolato sui 14 giorni e viene abolito l'obbligo della comunicazione al Servizio Lavoro del numero dei dipendenti che hanno superato le 48 ore di lavoro settimanali.

Abolizione del libro matricola e del libro paga

Al loro posto viene istituito il libro unico del lavoro nel quale andranno registrate per ogni dipendente le somme corrisposte in danaro o in natura, i rimborsi spese, le trattenute effettuate a qualsiasi titolo, le detrazioni fiscali, le somme erogate a titolo di premio o di straordinario.

L'assunzione potrà avvenire consegnando al dipendente la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa telematicamente all'ufficio competente, se si vuole utilizzare il periodo di prova, un contratto a tempo determinato o di apprendistato ecc. è opportuno consegnare la lettera- contratto di assunzione.

Abolita la procedura telematica per le dimissioni volontarie del dipendente

Viene cancellata l'articolo della legge 188/07 che imponeva per il dipendente l'obbligo di comunicare online al Ministero del Lavoro la volontà di presentare le proprie dimissioni.

Contratti a tempo determinato

Possono essere stipulati anche per esigenze collegate all'ordinarietà e potranno essere rinnovati anche oltre i 36 mesi qualora sia previsto da accordi contrattuali siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, territoriale o aziendale.

Apprendistato

Importanti modifiche si registrano nel contratto di apprendistato. In particolare viene tolto il limite di durata minimo di 2 anni per il contratto di apprendistato, quindi si apre l'utilizzo di questa tipologia contrattuale anche per i rapporti stagionali quali i tirocini estivi di orientamento.Viene posto al centro della competenza formativa il ruolo delle parti sociali e dei contratti di lavoro siano essi nazionali, territoriali o aziendali. In questo ambito sarà prerogativa dei contratti collettivi e degli enti bilaterali definire la nozione di formazione aziendale, la durata e le modalità di erogazione della formazione , le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Contratti a part-time

Viene tolto l'aumento dei contributi previdenziali per i contratti a tempo parziale inferiori alle 12 ore settimanali.

Cumulabilità fra pensioni e reddito da lavoro

Dal 1 gennaio 2009 sarà eliminato il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Il divieto di cumulo rimane in vigore per gli assegni di invalidità, per vedove / i e titolari di pensioni di reversibilità.

 

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