Assegno di Integrazione Salariale (FSBA)

FSBA

Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente aderenti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015.

Le integrazioni previste sono le seguenti:

  • alle aziende fino a 15 dipendenti spetta un massimale di 26 settimane di AIS (Assegno Integrativo Salariale), per ragioni ordinarie e straordinarie nel biennio mobile;
  • alle aziende con più di 15 dipendenti spetta:
    • un massimale di 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie nel biennio mobile;
    • per ragioni straordinarie un massimale di:
      • 24 mesi di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale nel quinquennio mobile (ACIGS);
      • 12 mesi di integrazione salariale per crisi aziendale nei limiti dell’art. 22 co. 2 D.lgs. 148/2015 (ACIGS); 
      • 36 mesi id integrazione salariale per contratto di solidarietà nel quinquennio mobile (ACIGS).

Clicca qui per scaricare il regolamento completo.

Per maggiori dettagli consulta il sito di FSBA.

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FSBA - Procedura operativa per la presentazione della richiesta di sospensione - assegno di integrazione salariale (aggiornamento 15/04/2024)

Versione aggiornata al 15 aprile 2024 con riferimento alle procedure FSBA del 27/03/2024

FSBA ha aggiornato le procedure per la presentazione nella piattaforma Sinaweb delle richieste di sospensione – assegno ordinario per l’anno 2024.

EBAT ha predisposto una procedura operativa per accompagnare aziende e consulenti nella richiesta e nell’attivazione dell’assegno di integrazione salariale.

Le procedure e la documentazione necessaria sono scaricabili nella sezione qui a fianco.

Si suggerisce di verificare gli aggiornamenti sul sito web di FSBA.

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