FSBA
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente aderenti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015.
Le integrazioni previste sono le seguenti:
- alle aziende fino a 15 dipendenti spetta un massimale di 26 settimane di AIS (Assegno Integrativo Salariale), per ragioni ordinarie e straordinarie nel biennio mobile;
- alle aziende con più di 15 dipendenti spetta:
- un massimale di 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie nel biennio mobile;
- per ragioni straordinarie un massimale di:
- 24 mesi di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale nel quinquennio mobile (ACIGS);
- 12 mesi di integrazione salariale per crisi aziendale nei limiti dell’art. 22 co. 2 D.lgs. 148/2015 (ACIGS);
- 36 mesi id integrazione salariale per contratto di solidarietà nel quinquennio mobile (ACIGS).
Clicca qui per scaricare il regolamento completo.
Per maggiori dettagli consulta il sito di FSBA.
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FSBA - Procedura operativa per la presentazione della richiesta di sospensione - assegno di integrazione salariale 2023 (aggiornamento 07/02/2023)
Versione aggiornata al 07 febbraio 2023 con riferimento alle procedure FSBA del 26/01/2023
FSBA ha aggiornato le procedure per la presentazione nella piattaforma Sinaweb delle richieste di sospensione – assegno ordinario per l’anno 2023.
EBAT ha predisposto una procedura operativa per accompagnare aziende e consulenti nella richiesta e nell’attivazione dell’assegno di integrazione salariale.
Le procedure e la documentazione necessaria sono scaricabili nella sezione qui a fianco.
Si suggerisce di verificare gli aggiornamenti sul sito web di FSBA.
Modulistica
ATTENZIONE: si raccomanda di visionare attentamente le procedure FSBA rispetto ai requisiti richiesti per la presentazione delle domande e la loro valutazione, pena l’impossibilità di accedere alla prestazione.