Di seguito sono riepilogati gli interventi del Fondo del Sostegno al reddito (FSR) a favore di Lavoratori e Aziende del comparto artigiano trentino, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
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Fondo di Sostegno al reddito
Il lavoratore, assunto da almeno 12 mesi, che sia impossibilitato a recarsi al lavoro per 150 giorni a causa di un singolo evento morboso ovvero per più episodi riconducibili allo stesso evento morboso originale, potrà richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito una provvidenza dal 151° giorno per un massimo di 90 giorni ad esclusione dei periodi già indennizzati da INPS.
L’integrazione è pari al 50% del reddito percepito nei limiti di quanto previsto dal punto 10. Limitazioni.
La retribuzione considerata per il calcolo dell’integrazione è quella in essere al momento della prima assenza per l’evento morboso considerato.
La richiesta della provvidenza e la relativa liquidazione potrà avvenire anche con cadenza mensile.
ATTENZIONE: non è possibile presentare richiesta per questa prestazione quando si tratta di infortunio riconosciuto ed indennizzato da INAIL.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/1.a compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il lavoratore
- Copia del cedolino paga del lavoratore del mese precedente l’evento morboso
- Copia del cedolino paga del lavoratore del primo mese non più indennizzato da INPS
Scarica il modello M_FSR_2023/1.a – Malattia di lunga durata per lavoratori dipendenti
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In caso di malattia del titolare, del rappresentante legale o del socio lavoratore (attivo in azienda) che si protrae per più di 30 giorni consecutivi, a partire dal 31° giorno e fino al 150° giorno di malattia nell’arco dell’anno solare il Fondo di Sostegno al Reddito interviene riconoscendo il 50% del salario convenzionale INPS.
La provvidenza ha lo scopo di garantire il reddito al titolare, legale rappresentante o socio lavoratore e la continuità produttiva dell’azienda. La prestazione non potrà essere erogata per più di due volte allo stesso soggetto.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/1.b compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il richiedente
Scarica il modello M_FSR_2023/1.b Malattia lunga durata titolare
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La lavoratrice dipendente con almeno 12 mesi di anzianità aziendale alla quale si applica un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che non prevede l’integrazione della retribuzione in casi di astensione obbligatoria per maternità, potrà richiedere un’integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione, nei limiti previsti dal punto 10. limitazioni.
La retribuzione considerata per il calcolo dell’integrazione è quella in essere al momento della interruzione temporanea del lavoro per maternità da parte della lavoratrice.
L’integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del periodo di maternità obbligatoria.
Termini di presentazione della richiesta di prestazione: le domande dovranno essere presentate entro 12 mesi dalla data di nascita del figlio/a, pena decadenza del diritto.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/2.a compilato e sottoscritto
- Copia della documentazione per la maternità presentata all’INPS
- Copia del cedolino paga della lavoratrice del mese precedente l’interruzione.
Scarica il modello M_FSR_2023/2.a Maternità obbligatoria dipendenti
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Il bonus natalità è un contributo una tantum del valore di 500,00 Euro destinato alle famiglie dei dipendenti, titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori attivi delle aziende del settore artigiano in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affido preadottivo di ogni figlio.
Il contributo è riconosciuto al figlio nato, adottato o in affido preadottivo mediante:
- apertura di posizione individuale e relativo versamento alla previdenza complementare territoriale Laborfonds (solo per i figli dei lavoratori dipendenti);
- apertura di posizione individuale e relativo versamento alla previdenza complementare territoriale Plurifonds o comunque un fondo rientrante nel circuito Plurifonds Pensplan;
oppure il contributo è riconosciuto al genitore tramite corresponsione economica diretta:
- in busta paga, al lavoratore dipendente;
- con versamento sul conto corrente del richiedente per titolare o socio
ATTENZIONE: si ricorda ai lavoratori dipendenti che l’apertura di una posizione in Laborfonds per il proprio figlio è possibile solo se almeno uno dei genitori risulta già iscritto al fondo. Con riferimento a titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori, per Plurifonds Pensplan non sussiste questo vincolo.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/2.b (dipendenti) oppure EBAT M_FSR_2023/2.c (titolari, legali rappresentanti e soci) compilato e sottoscritto
- Copia del certificato di nascita/adozione/affido
- Attestazione di avvenuto versamento a Laborfonds / Plurifonds sulla posizione per il figlio (nel caso di prestazione riconosciuta al figlio)
Scarica il modello M_FSR_2023/2.b Bonus natalità dipendenti
Scarica il modello M_FSR_2023/2.c Bonus natalità titolari, legali rappresentanti, soci
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Per agevolare e sostenere l’assistenza ai figli minori con più di 3 anni, al coniuge o al partner convivente ovvero ai genitori che appartengono allo stesso nucleo famigliare, portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e dalla Legge 53/2000, il Fondo di Sostegno al Reddito riconosce ai lavoratori dipendenti che utilizzano i permessi previsti dalla legge n. 104/92 e s.m. o che usufruiscono di congedi per gravi motivi familiari previsti dalla legge n. 53/2000, 36 giornate aggiuntive di integrazione salariale per anno solare rispetto alle giornate indennizzate da INPS.
La provvidenza è pari al 50% della retribuzione in atto alla prima richiesta di permesso o congedo, nei limiti di quanto previsto al punto 10. Limitazioni, e verrà riconosciuta sulla base alle giornate e ore effettivamente utilizzate.
Termini di presentazione della richiesta di prestazione: le domande – cumulative per tutti i giorni e le ore di permesso o congedo usufruite nell’anno solare – dovranno essere presentate a consuntivo rispetto all’effettivo utilizzo degli stessi e comunque entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/3 compilato e sottoscritto, completo di autocertificazione del diritto all’utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000 allegata
- Dichiarazione del datore di lavoro delle giornate e/o delle ore utilizzate per permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
- Copia del cedolino paga del lavoratore del mese di gennaio dell’anno di fruizione dei permessi o congedi oppure del mese relativo alla prima richiesta di permesso o congedo
Scarica il modello M_FSR_2023/3
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Allo scopo di valorizzare la professionalità dei dipendenti all’interno delle aziende artigiane aderenti all’Ente Bilaterale, il Fondo di Sostegno al Reddito erogherà una provvidenza una tantum a favore di coloro che nel 2023:
- compiono 20 anni di anzianità di servizio nella stessa azienda artigiana, con una provvidenza di 800,00 Euro
- compiono 30 anni di anzianità lavorativa nel settore artigiano, con una provvidenza di 1.000,00 Euro.
Il lavoratore potrà scegliere, per l’erogazione della prestazione, tra le seguenti modalità:
- versamento alla previdenza complementare territoriale Laborfonds
- rimborso per acquisto di una polizza infortuni di validità quinquennale ad oggetto gli infortuni che possono occorrere al di fuori dell’attività lavorativa includendo la copertura Long Term Care (LTC)
- corresponsione economica diretta in busta paga.
La trasformazione giuridica, il trasferimento di azienda e la cessione dell’impresa (purché nell’ambito dell’artigianato) non interrompono la maturazione dell’anzianità.
Termini di presentazione della richiesta di prestazione: la domanda della prestazione deve pervenire all’Ente Bilaterale entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti per la richiesta stessa (raggiungimento dell’anzianità aziendale prevista).
L’erogazione della prestazione stessa avverrà nei primi mesi dell’anno successivo alla richiesta.
ATTENZIONE: la prestazione viene riconosciuta solo ai dipendenti ancora in forza in azienda al momento della maturazione dei requisiti e quindi della richiesta.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
• Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/4 compilato e sottoscritto
• Copia dell’estratto contributivo INPS che attesta l’anzianità presso la stessa azienda
• Dichiarazione del Datore di lavoro che attesta che il dipendente è ancora in forza all’azienda
Scarica il modello M_FSR_2023/4 Anzianità professionale
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Il lavoratore, titolare, legale rappresentante o socio lavoratore attivo dell’azienda artigiana aderente all’Ente Bilaterale che consegue, a decorrere da gennaio 2022, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (per esempio un diploma di qualifica professionale ovvero di scuola superiore ovvero una laurea) potrà richiedere un contributo una tantum di importo pari a 500,00 Euro.
La prestazione sarà corrisposta al beneficiario mediante:
- versamento alla previdenza complementare territoriale Laborfonds (per lavoratori dipendenti);
- versamento alla previdenza complementare territoriale Plurifonds (per titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori attivi in azienda);
oppure tramite:
- corresponsione economica diretta in busta paga per il dipendente;
- corresponsione economica al titolare o socio con versamento sul conto corrente del richiedente.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/5 (dipendenti) oppure EBAT M_FSR_2023/5b (titolari, legali rappresentanti e soci) compilato e sottoscritto
- Copia dell’attestato del titolo di studio conseguito.
Scarica il modello M_FSR_2023/5 Bonus studio DIPENDENTI
Scarica il modello M_FSR_2023/5 Bonus studio TITOLARI/LEGALI RAPPRESENTATI/SOCI LAVORATORI
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Nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti eventi eccezionali derivanti da fattori esterni ed estranei all’impresa:
- eventi atmosferici eccezionali
- calamità naturali
- incendio o allagamento non imputabile a dolo e/o imperizia
- altri eventi eccezionali le cui cause non sono imputabili all’azienda/titolare
che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività, Il Fondo di Sostegno al Reddito provvedere ad erogare un contributo all’azienda a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da tali eventi con la finalità di sostenere la ripartenza dell’attività aziendale e del lavoro.
L’indennizzo avverrà a fronte di una interruzione totale o parziale dell’attività produttiva dell’impresa – pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti.
Verranno valutate a titolo di documentazione le spese sostenute nei sei mesi successivi all’evento per il ripristino del ciclo e dei processi produttivi, compreso il costo del personale dipendente che verrà utilizzato in riparazioni, manutenzioni, pulizie, sgombero danni causati dall’evento agli immobili, impianti e attrezzature.
Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 15 % delle somme ammesse e non potrà superare i 15.000,00 Euro per intervento.
Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte delle assicurazioni o di altri soggetti.
Il Fondo potrà inoltre valutare di intervenire con una quota sino a 250,00 euro per ogni lavoratore in forza al momento del ripristino dell’attività produttiva.
La provvidenza ha lo scopo di favorire la ripresa dell’attività produttiva e di sostenere il reddito dell’azienda. Verrà erogata a fronte di un impegno di ripresa dell’attività produttiva; in caso contrario il titolare si dovrà impegnare a restituire la somma percepita entro 180 giorni.
Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale che con motivato parere ed a insindacabile giudizio potrà rivedere le provvidenze nei suoi valori.
Documentazione per la richiesta della prestazione:
- Modello di domanda EBAT M_FSR_2023/6 compilato e sottoscritto
- Relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui viene richiesto l’intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso e i tempi di ripresa produttiva
- Copia dell’Accordo sindacale di sospensione dei dipendenti se intervenuta
- Copia delle fatture dei costi sostenuti per il ripristino dell’attività lavorativa o perizia di un professionista che indichi i danni subiti e il valore degli stessi
- Copia dei fogli presenze relativi ai mesi in cui ha avuto luogo l’interruzione dell’attività e della ripresa del ciclo produttivo
- Documentazione attestante l’avvenuto ripristino del ciclo produttivo
- Dichiarazione con l’indicazione della ripresa dell’attività lavorativa.
Scarica il modello M_FSR_2023/6
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