DIISOCIANATI: nuovi obblighi formativi entro il 24 agosto 2023

DIISOCIANATI: cosa sono, dove si trovano e perché sono dannosi per la salute

Sono composti chimici contenuti in un ampio spettro di prodotti, principalmente in composti poliuretanici come schiume, vernici e pitture, adesivi, materiali isolanti, rivestimenti, sigillanti, colle ecc.
Questa categoria di composti è classificata come sensibilizzanti delle vie aeree (grave, irreversibile ed invalidante) e della cute.
Pertanto, con il regolamento REACH (n. 1907/2006) sulla base di nuove evidenze medico scientifiche, si sono applicate delle restrizioni nell’utilizzo dei diisocianati.

In base a queste restrizioni, l’utilizzo di diisocianati è concesso nelle seguenti condizioni:
– la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente ed in combinazione, deve essere inferiore allo 0,1% in peso;
– Il DATORE DI LAVORO/LAVORATORE AUTONOMO deve garantire che gli utilizzatori abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare tali sostanze e/o miscele. Tale formazione deve poi essere aggiornata ogni cinque anni.

Le restrizioni, in particolare l’obbligo di formazione di chi utilizza i prodotti, saranno esecutive a partire dal 24 agosto 2023.

Le informazioni relative al composto chimico, soprattutto la concentrazione dei diisocianati, sono consultabili nella sezione 3 della scheda dati di sicurezza allegata ad ogni prodotto chimico dal fornitore/produttore.

Gli ambiti o settori lavorativi in cui trovano maggiormente impiego i prodotti contenenti diisocianati sono:
Carrozzerie (vernici, adesivi…)
Edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici…)
Costruzione di mobili, in particolar modo imbottiti con schiume poliuretaniche
Produttori di materie plastiche
Componentistica per l’automotive

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