Lo scorso luglio l’INPS ha avviato una riclassificazione delle imprese impiantistiche artigiane (CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08), cambiando d’ufficio il codice di autorizzazione CA da 5C (artigianato) a 5G (edilizia). Sono interessate le imprese che si occupano di impiantistica elettrica, telecomunicazioni, installazione di antenne e impianti termoidraulici.
La conseguenza pratica di tale riclassificazione è la riduzione del limite massimo di dipendenti per rimanere impresa artigiana che è sceso da 18 a 10 (da 22 a 14 con apprendisti).
Con il messaggio n. 3145 dello scorso 5 ottobre, l’INPS ha previsto che le imprese impiantistiche che non lavorano principalmente nella costruzione di edifici possono ritornare al codice 5C e applicar ei parametri dimensionali delle aziende artigiane (limite di 18 dipendenti / 22 con apprendisti). Per ritornare al codice 5C è necessario che l’azienda richieda il cambio codice CA, inviando a INPS tramite Smart Task (cassetto fiscale) una dichiarazione di responsabilità in cui certifica l’attività effettivamente svolta rispetto alle indicazioni fornite da INPS (scarica il modello da compilare e inviare).
Le aziende, quindi, per ritornare al codice 5C, dovranno inviare una dichiarazione di responsabilità circa l’attività esercitata, utilizzando una procedura creata a tale fine nel Cassetto Previdenziale – Smart Task.
La dichiarazione comporterà l’assegnazione del CA “4X” (che assume il significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”) con decorrenza fissata dal 1° luglio 2026.
Confartigianato insieme alle altre Associazioni dell’artigianato ha ottenuto dalla Direzione Entrate dell’INPS le seguenti indicazioni per compilare correttamente la dichiarazione:
- Attività su immobili già esistenti: per l’INPS, i lavori svolti su immobili civili o industriali già esistenti non rientrano nelle “costruzioni edili”.
Di conseguenza, l’impresa artigiana che lavora prevalentemente su impianti (riparazione, sostituzione, manutenzione, ristrutturazione) in edifici già esistenti non opera nell’edilizia e può rientrare nei vecchi limiti (18 dipendenti, 22 con apprendisti).
Si precisa altresì che in caso di demolizione integrale con ricostruzione l’immobile non conta come già esistente.
Una ristrutturazione senza demolizione integrale dell’edificio, invece, resta fuori dalle costruzioni edili. - L’attività non edile si considera prevalente se almeno il 51% del fatturato complessivo deriva da lavori su impianti (riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento) in immobili già esistenti. I dati da verificare sono quelli dell’ultimo bilancio approvato (o dell’ultimo esercizio chiuso per chi non redige il bilancio).
- Ad oggi non esiste una scadenza per presentare la dichiarazione.
Le aziende che rientrano nelle casistiche esposte ed hanno quindi i requisiti per richiedere il cambio codice e tornare al CA 5C devono inviare ad INPS tramite Smart task (cassetto fiscale) la dichiarazione di responsabilità.
L’INPS ha confermato che non c’è una data limite: il 23 ottobre è semplicemente il giorno da cui è possibile iniziare l’invio. C’è quindi il tempo necessario per verificare i requisiti, ma consigliamo comunque di inviare la richiesta di cambio codice entro e non oltre la fine dell’anno.
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